Con il decreto collegato alla legge di Bilancio 2018, per la quale il Consiglio dei Ministri ha liquidato il DDL quasi contestualmente, sono state adottate disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili. Da segnalare, tra queste, la riproposizione della possibilità di rottamare i carichi affidati all’agente della riscossione. La misura, entrata in vigore il 16.10.2017, con la pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale n. 242, postula sostanzialmente 2 tipologie di interventi. Il primo guarda al passato, ovvero alla precedente sanatoria ex D.L. 193/2016. È stato pertanto disposto il differimento delle scadenze delle rate in pagamento per lo scorso mese di luglio e settembre, ora da onorare entro il 30.11.2017, in modo che coloro che abbiamo versato in misura non sufficiente (causa di decadenza dal beneficio in argomento) possano mettersi in regola. Si tratta di un intervento collocato nella più ampia riapertura della precedente rottamazione che consente, ai soggetti che ne sono stati esclusi, causa il mancato pagamento dei versamenti da effettuarsi nel periodo 1.10.2016 – 31.12.2016 (su rateazioni ordinarie), di potersene avvalere ora.

Condizione ulteriore per accedervi sono:

  •  presentazione dell’istanza entro il 31.12.2017;
  • versamento in unica soluzione di dette rate scadute entro il 31.05.2018;
  • pagamento, in massimo 3 rate ed entro novembre 2018, delle somme dovute in base alla nuova rottamazione. Analoghi i benefici: restano dovute le somme in linea capitale (e correlativi aggi), vengono azzerate sanzioni ed interessi di mora. L’agente dovrà poi comunicare, entro il 31.03.2018, l’importo ancora dovuto relativamente al debito pregresso ed entro il 31.07.2018, le somme dovute per la rottamazione. In caso di inerzia, è bene che il contribuente si attivi sollecitando l’agente.

Il secondo intervento riguarda, invece, la possibilità di rottamare i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2017 e 30.09.2017. In tal caso, l’istanza dovrà essere presentata entro il 15.05.2018, utilizzando il modello reso disponibile sul sito web dell’Agenzia Entrate/Riscossione, alla quale dovrà seguire il pagamento delle somme dovute, in massimo 5 rate, con ultima in scadenza il mese di febbraio 2019. Analogamente alla prima misura, il calendario prevede: l’onere, in capo all’agente, di informare il debitore dell’esistenza di carichi riferiti alla finestra 2017, non ancora noti al contribuenti (entro il 31.03.2018), nonché di comunicare l’importo delle somme dovute a seguito dell’istanza (entro il 30.06.2018). Pare opportuno ricordare che nulla cambia sotto il profilo dell’irrilevanza della notifica della cartella di pagamento e/o della comunicazione di trasmissione del carico per la riscossione, dovendo necessariamente sempre fare riferimento al momento in cui l’ente creditore trasferisce il carico all’agente. Tutto ciò sperando che, all’ultima ora, non sia disposta la consueta proroga.

08/11/2017