Com’è noto, è consentito fruire di una riduzione del premio INAIL alle aziende che dimostrino di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

La riduzione deve essere richiesta con un’istanza, presentata su apposita modulistica, da inoltrare entro il 28 febbraio 2013 dell’anno per cui viene chiesta la riduzione.

L’azienda deve dichiarare di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

La conformità va valutata rispetto all’anno precedente a quello per cui si richiede la riduzione.

Per ottenere la riduzione bisogna dichiarare che “sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro” e di avere inoltre realizzato, nel corso dell’anno precedente, alcuni interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza.

Deve essere possibile documentare, in caso di ispezione in azienda, la correttezza di quanto dichiarato. Risulta evidente che ciò significa,in molti casi ( ad esempio per quanto riguarda la formazione dei lavoratori,o la gestione di procedure di lavoro),la necessità di avere documentazione scritta degli adempimenti.

Appare opportuno sottolineare che non possono chiedere la riduzione le aziende per cui siano state rilevate, anche negli anni precedenti a quello considerato, delle irregolarità accertate in maniera definitiva da parte degli organi ispettivi.

Inoltre, nel caso in cui la riduzione venga concessa e successivamente ,in sede di ispezione, si accerti la presenza di situazioni di rischio è prevista la restituzione del premio non pagato e l’applicazione di sanzioni.

L’essere in regola con le condizioni in materia di sicurezza è una delle condizioni preliminari essenziali per la richiesta della riduzione. Si comunica che le domande per la riduzione del tasso medio di tariffa possono essere inviate all’INAIL solo in via Telematica.

Per informazioni Dott. ssa Giuseppina Tagliafichi tel. 0523/572232 tagliafichi@cnapc.it

29/11/2012