Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il provvedimento che approva i modelli degli studi di settore da utilizzare per il 2016 I modelli sono molto più “snelli” rispetto allo scorso anno per effetto dell’eliminazione di righi e/o campi superflui e non rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di riferimento. I modelli approvati sono complessivamente 193 di cui 50 per il settore delle manifatture, 53 per il settore servizi, 24 per i professionisti e 66 per il settore commercio. I modelli degli

studi approvati relativamente al 2016 riguardano sia i cd. “vecchi” studi ma anche quelli che sono stati oggetto di revisione nel corso dello stesso anno ed approvati con Decreti del 22/12/2016. La riduzione dei quadri e dei righi di informazioni contenute nei modelli (complessivamente 5.300 righi in meno) non ha riguardato solo quelli revisionati nel 2016 bensì tutti gli studi consentendo una riduzione pari al 25% delle informazioni con conseguente semplificazione per le imprese. Nel merito dei contenuti dei modelli trova conferma la sezione relativa alle informazioni relative all’applicazione dei correttivi crisi, la cui metodologia di realizzazione (ancora in corso), è stata approvata dalla Commissione di esperti il 7 dicembre 2016. Tra le novità, si segnala che, sempre in ottica di semplificazione ed omogeneizzazione, sono state predisposte solo due strutture di quadro A relativo al Personale addetto all’attività: uno per le imprese e uno per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo. Qualora l’attività rientri tra quelle che possono essere esercitate in entrambe le forme (impresa/lavoro autonomo), così come previsto per il quadro degli “Elementi contabili”, nel modello sono presenti entrambi i quadri per consentire la compilazione alternativa di quello corrispondente alla forma di attività esercitata. Sempre con riferimento al quadro A, relativo al Personale addetto all’attività, a differenza degli anni scorsi, le istruzioni precisano che “i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”) e per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, personale con contratto di somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi è precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare al rigo A02, deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate”. Riferimenti normativi: Provv. del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.22485 del 31/01/2017.

20/02/2017