Il D. Lgs 148/2015 “riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”, è entrato in vigore il giorno 24/09/2015. Tra le varie novità previste, il D. Lgs n. 148/2015 ha indicato nuovi termini di presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria, prevedendo che LA DOMANDA DEBBA ESSERE PRESENTATA ENTRO 15 GIORNI DALL’INIZIO DELLA SOSPENSIONE/RIDUZIONE. Al fine di consentire la corretta gestione del periodo transitorio l’INPS è intervenuto con un primo messaggio (n. 5919 del 24/09/2015) stabilendo che:
- le domande per gli eventi di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa che si verificano a partire dalla data del 24 settembre 2015 sono soggette alla nuova disciplina e andranno pertanto presentate entro 15 giorni decorrenti dall’inizio del periodo di integrazione a cui si riferisce la domanda.
- le domande per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa precedenti alla data del 24 settembre 2015 restano regolate dalla vecchia disciplina. Pertanto, le domande relative a periodo precedenti al 24 settembre 2015 potranno essere presentate, seguendo le modalità già in essere, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione (es. entro il 25 ottobre per le domande riferite a periodi di sospensione/riduzione iniziati nel mese di settembre).
Le domande presentate in vigenza della nuova disciplina legislativa vanno trasmesse in modalità telematica, corredate dell’ elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro e dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale. I dati relativi agli addetti all’unità produttiva interessata alla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro andranno esposti in un apposito file da allegare alla domanda in formato CSV. In una prima fase, l’elenco degli addetti per unità produttiva potrà essere fornito successivamente all’invio della domanda, al fine di consentire alle aziende di presentare le domande senza soluzione di continuità. I dati riferiti agli occupati nel semestre precedente consentiranno all’istituto di verificare, per i periodi di integrazione salariale successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo, l’eventuale raggiungimento del limite delle ore autorizzabili che non potrà superare, nel biennio mobile con riferimento alle 52 settimane, il tetto massimo di 1/3 delle ore lavorabili.
Messaggio INPS n. 5919 del 24/09/2015
09/10/2015