La legge di stabilità per il 2015, ha previsto in via sperimentale che dalle retribuzioni di marzo 2015, i dipendenti del settore privato (esclusi dipendenti domestici e lavoratori dell’agricoltura) potranno scegliere, scelta unilaterale, irrevocabile fino al 30 giugno 2018, di ottenere la corresponsione del TFR maturato nel mese nel cedolino paga, ad integrazione delle ordinarie spettanze mensili. La scelta del lavoratore potrà coinvolgere anche il TFR mensile destinato alla previdenza complementare.

Il TFR erogato in busta paga non sarà soggetto a contributi, ma sarà soggetto a Irpef ordinaria e addizionali all’Irpef.

Ai datori di lavoro che si spossessano del TFR maturato nel mese saranno riconosciute delle misure compensative, sia fiscali che contributive. I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti potranno affrontare tale erogazione aggiuntiva ricorrendo ad un finanziamento con un istituto bancario. L’istituto bancario non potrà applicare, nei confronti delle somme oggetto di finanziamento, tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione del TFR. La definizione degli aspetti più operativi è delegata a successivi decreti che per il momento non sono ancora stati adottati mentre per l’aspetto contributivo e fiscale l’Inps e l’Agenzia delle entrate dovranno fornire istruzioni con opportune circolari.

Riferimento: Art. 1, cc. 26 – 34, L. n. 190/2014

16/02/2015