A seguito della pubblicazione del D. Lgs 148/2015 – Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, sono stati abrogati con decorrenza 24/09/2015 i commi da 4 a 19ter dell’art. 3 della legge 92/2012, che disciplinava l’intervento ’ASPI per i lavoratori sospesi in EBER delle aziende artigiane.

A seguito dell’abrogazione, il 30 settembre 2015, l’INPS ha pubblicato sul proprio sito il seguente messaggio:

“A seguito della pubblicazione del decreto legislativo 148/2015, l’Istituto non potrà più erogare prestazioni di indennità di disoccupazione ASPI per lavoratori sospesi per le giornate di sospensione intervenute dal 24/09/2015”. Indicazioni, per altro confermate dal comunicato del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Questo comporta che:

  • A partire dal 24/09/2015 non è più possibile sottoscrivere nuovi accordi di sospensione EBER;
  • Dal 24/09/2015 sarà possibile esclusivamente fare ricorso alla CIG in deroga, sussistendone i requisiti di legge;
  • Per gli accordi già sottoscritti con periodi successivi al 23/09/2015 occorrerà ugualmente trasformare tali periodi in CIG in deroga.

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09/10/2015