Il D.L. n.91 del 24/06/2014 mira, tra gli altri fini, al rilancio e allo sviluppo delle imprese. La normativa in tal senso, all’articolo 18, riconosce ai titolari di reddito d’impresa un credito d’imposta per le imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi a partire dal 25/06/2014 fino al 30/06/2015.
Tali beni, per generare la suddetta agevolazione fiscale, devono essere di importo superiore a euro 10.000, nonché essere compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007: macchinari, impianti, esclusi immobili strumentali, autovetture, computer. Inoltre, la norma fa specifico riferimento alla nozione di nuovo, escludendo, quindi, dalla disciplina i beni a qualunque titolo già utilizzati.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti, per le stesse tipologie di beni strumentali, realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti l’anno di effettuazione dell’investimento. Viene, inoltre, concessa la facoltà di escludere dal calcolo della media di periodo, il picco prodotto nell’anno in cui l’investimento è stato maggiore. Le società neo costituite, oppure, i soggetti costituiti dopo la data di entrata in vigore del decreto, non detenendo uno storico, beneficeranno dell’agevolazione per il valore complessivo degli investimenti realizzati.
Il credito d’imposta, come disposto dalla legge, deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, oltre che a dover essere indicato in dichiarazione. Esso può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante F24.
La prima quota risulterà utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento risulta effettuato, ad esempio se si effettua un investimento durante il 2014 la prima quota sarà utilizzabile a partire dal 01/01/2016.
Nel caso in cui l’imprenditore dovesse cedere a terzi o destinare i beni oggetto dell’investimento a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, è prevista la revoca del credito d’imposta.
Si segnala infine che il credito d’imposta da investimenti in beni della divisione 28 è un provento che non genera una tassazione né ai fini Ires, né Irap. L’utilizzo del credito potrà essere oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e gli eventuali indebiti utilizzi saranno oggetto di recupero con aggravio di sanzioni e interessi.
Riferimenti: Legge 11/08/2014 n.116 art.18 (conversione D.L. 24/06/2014 n.91).
18/09/2014