Nell’ambito del rafforzamento dell’attività di contrasto all’evasione, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul suo sito, nella versione più aggiornata, le metodologie di controllo riguardanti alcune tipologie di attività d’impresa e professionale.

Gli obiettivi che perseguono le metodologie, così come dichiarato dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono quelle di verificare la correttezza fiscale

degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali ed hanno quindi maggiori possibilità di occultare i ricavi.

A tal fine le metodologie mirano a:

  • uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato;
  • contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale;
  • aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.);
  • indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.

Le metodologie di controllo rientrano tra gli accertamenti analitico-induttivi di cui all’art.39, c.1, lett.d) secondo periodo del DPR 633/72.

Sono strumenti molto raffinati ed evoluti a disposizione dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria per lo svolgimento delle attività “istruttorie esterne” (verifiche aziendali).

Esse di fatto costituiscono la “guida” cui devono attenersi i funzionari nell’iter di una verifica. Il percorso suggerito prevede infatti indicazioni precise relativamente alla fase istruttoria, all’accesso, al controllo e alla verbalizzazione, con l’evidente scopo di rilevare i fatti, gli elementi, le informazioni e la documentazione per una più completa, ed incisiva ricostruzione induttiva dei ricavi/corrispettivi di un’attività economica.

L’utilizzo da parte dell’Amministrazione finanziaria di tale strumento di controllo in alternativa ad altri, in via generale, rientra nei poteri di discrezionalità dell’ufficio che valuta caso per caso tenendo conto da una parte la proficuità dell’accertamento in termini di valori accertabili e dall’altra il maggior impegno che l’applicazione della metodologia comporta affinchè poi l’accertamento in un eventuale contenzioso risulti inattaccabile o comunque sostenibile.

L’unico caso in cui è preclusa la possibilità all’ufficio di applicare la metodologia controllo, riguarda i contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi di settore. Tali soggetti, infatti, possono fruire dei benefici del cd. “sistema premiale” introdotto dal Decreto SalvaItalia (DL 201/2011) a condizione che abbiano correttamente indicato i dati nei modelli degli studi e questi ultimi siano tra quelli inseriti nell’elenco degli studi potenzialmente premiabili (definiti annualmente con decreto dell’Agenzia delle Entrate). Al ricorrere delle condizioni citate, viene riconosciuto alle imprese, tra gli altri benefici, proprio quello che le stesse non possono subire accertamenti di natura analitico induttiva basati su “presunzioni semplici, ancorchè gravi, precisi e concordanti” e quindi anche quelle sulla base delle check-list. Si rimanda alle singole note tecniche metodologiche disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate CLICCA QUI

17/03/2014