E’ noto che nello schema di DDL semplificazioni, presentato dal consiglio dei ministri lo scorso 19/06/2013, era prevista anche la modifica alle modalità di presentazione della comunicazione delle dichiarazioni di intento, che avrebbe dovuto diventare dal 2014 un obbligo dell’esportatore che emette la dichiarazione di intento e non più del fornitore che la riceve.

Ad oggi, però, non ci sono novità e l’iter parlamentare per l’approvazione del DDL è ancora in corso. Ne consegue che restano confermate le vecchie disposizioni che prevedono ancora l’obbligo di comunicazione dei dati delle dichiarazioni di intento ricevute in capo ai fornitori degli esportatori.

Restano, ovviamente, confermati anche i termini di presentazione, che stabiliscono che la presentazione possa avvenire, al più tardi, alla scadenza della liquidazione periodica, mensile o trimestrale, in cui la fattura emessa non imponibile verso l’esportatore sarebbe ricompresa.

Ugualmente è anche confermata la possibilità dell’invio della comunicazione in anticipo rispetto a questa scadenza.

Infatti, è pratica consolidata quella di inviare la comunicazione appena la dichiarazione di intento viene ricevuta: è evidente che questo prudenziale comportamento è teso in particolare ad evitare dimenticanze di comunicazioni e potrà ancora essere adottato.

In sintesi, il fatto che non ci siano novità rispetto a questo adempimento determina che:

  • è confermato l’obbligo di comunicazione all’Agenzia da parte del fornitore dell’esportatore;
  • l’esportatore ha solo l’obbligo di inoltrare la dichiarazione di intento al suo fornitore prima dell’effettuazione dell’operazione.

A questo proposito, si sono verificati casi in cui qualche fornitore di imprese esportatrici ha “contestato” il ricevimento della dichiarazione di intento, non accompagnata dalla comunicazione inviata dall’esportatore all’Agenzia delle Entrate e della relativa ricevuta. In questi casi, è evidente che le nuove disposizioni sono solo state annunciate con il DDL, ma non sono ancora legge.

Riferimento normativo: Art.2, comma 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16.

29/01/2014