L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’attesa circolare recante diversi chiarimenti sul c.d. “decreto energia”, per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e il bonus mobili.

ACQUSITO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI

Confermato che il c.d. “bonus mobili” compete solo a coloro che fruiscono pure della detrazione per interventi del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis commi 1 e 3 del TUIR, ossia di quegli interventi per i quali compete la misura maggiorata al 50% con limite di spesa di euro 96.000.

Chiarito anche il dubbio della data iniziale di sostenimento della spesa per l’intervento principale, in relazione alla quale può competere il bonus mobili: questa è stata individuata già dal 26/06/2013. Non rileva che l’intervento sia già terminato o sia ancora in corso di esecuzione.

Importante anche la precisazione relativa all’ordine temporale di sostenimento delle spese per l’intervento principale e per i mobili / grandi elettrodomestici: non è richiesto che le prime siano sostenute anteriormente.

L’Agenzia tuttavia richiede che la data inizio lavori dell’intervento principale sia anteriore alla data di sostenimento della spesa per il bonus mobili. Pertanto, questo è un elemento cui prestare molta attenzione.

L’Agenzia delle Entrate ha poi esplicitato che i mobili / grandi elettrodomestici:

  • devono essere nuovi, ossia non di “seconda mano”;
  • possono anche essere destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello oggetto dell’intervento principale.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l’Agenzia ha fornito una lista di mobili / grandi elettrodomestici agevolabili.

Nel totale delle spese agevolabili sono incluse anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati. Tutte le spese per fruire del bonus devono essere tassativamente eseguite avvalendosi di una delle seguenti modalità:

  • bonifico completo, ossia contenente gli stessi elementi previsti per i bonifici richiesti per gli interventi principali, che consente l’applicazione della ritenuta del 4% da parte degli intermediari finanziari;
  • carte di credito o carte di debito. Rileva, in tal caso, quale data di pagamento, il giorno di utilizzo della carta da parte del titolare. Questa è evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

Nessuna estensione invece agli assegni bancari, contanti, bonifici “normali”, altri mezzi di pagamento. Tutte le spese devono essere documentate da: fattura di acquisto con indicazione di natura, qualità e quantità dei beni/servizi e documento attestante il pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per carte di credito/debito, documentazione di addebito sul conto corrente).

CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.29/E DEL 18/09/2013. http://www.agenziaentrate.gov.it  – Documentazione – Archivio circolari

30/09/2013