In particolare il decreto pubblicato il 20/12/2012 è da tenere in considerazione trattandosi della “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” con il quale si disciplina:

  • la progettazione
  • la costruzione
  • l’esercizio
  • la manutenzione degli impianti antincendio nelle attività soggette al DPR 151/2011 di nuova costruzione e a quelli oggetto di modifica.

 

Sono esclusi quelli:

 

  • Nelle attività a rischio di incidente rilevante (ex Dlgs 334/1999)
  • Negli edifici di interesse storico-artistico (biblioteche, archivi, musei e gallerie)
  • Per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. e di gas naturale per autotrazione
  • Dei depositi di G.P.L

Il decreto sarà in vigore da aprile 2013 (90 giorni dopo la pubblicazione in GU).

Decreto MI 18 dicembre 2012

Decreto MI 20 dicembre 2012

 

 

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31/01/2013