La documentazione contabile ed extra contabile necessaria a dimostrare la natura delle operazioni di cessione intracomunitaria è stata oggetto di chiarimento in seguito alla richiesta di interpello di una società che richiedeva di conoscere se i mezzi di prova utilizzati nell’ambito della propria attività commerciale potessero ritenersi conformi.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.19 del 25/03/2013 di chiarimento, in particolare in relazione alla clausola franco fabbrica di cui all’art.41 del D.L. 30 agosto 1993 n.331.

 

Ai sendi dell’art.41, comma 1, lettera a), del D.L. n.331 del 30 agosto 1993, “costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto”.

 

A parere dell’Agenzia delle Entrate perché si realizzi una cessione intracomunitaria occorrono quattro elementi:

  • onerosità dell’operazione;
  • trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
  • status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
  • effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente; in mancanza anche di uno solo, la cessione sarà da considerare imponibile iva secondo le disposizioni del D.P.R. 633/72.

La legge italiana non contiene alcuna specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare, ed eventualmente esibire in caso di controllo, per provare l’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato comunitario.

Alcuni chiarimenti erano stati forniti dalle risoluzioni n.345/E del 28 novembre 2007 e n.447/E del 15 dicembre 2008.

La risoluzione 345/E individua come prova il documento di trasporto, gli elenchi Intrastat, le fatture, la documentazione bancaria e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione ed al trasporto dei beni.

La successiva risoluzione 477/E, nell’affrontare il caso specifico delle cessioni franco fabbrica nelle quali il cedente si limita a consegnare i beni al vettore incaricato dal cliente, la prova può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro, tra cui il CMR.

L’Agenzia delle Entrate, infine, prende atto che, alla luce dell’evoluzione della prassi commerciale, l’utilizzo sempre più diffuso del CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it 

18/04/2013