Il 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la Legge 15 dicembre 2023, n. 191 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/2023) che, tramite l’art.  8-quater modifica l’art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 relativo alle sanzioni per la violazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari rifiuti, stabilendo che il cumulo giuridico per più violazioni delle norme su registri e formulari rifiuti ex Dlgs 152/2006 si applica anche agli illeciti antecedenti l’entrata in vigore del Dlgs. 116/2020.

Il “cumulo giuridico” per più violazioni è stato introdotto nell’articolo 258  dal Dlgs 116/2020 ed applicato dal 26 settembre 2020: chi, con un’azione od omissione viola diverse disposizioni  su tenuta registri e formulari o commette più violazioni della stessa disposizione, è punito con la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata sino al doppio, anziché con la somma delle sanzioni per ogni violazione commessa (cumulo materiale).

Ora la Legge n. 191/2023,  introducendo il comma 9-bis all’articolo 258 del Dlgs 152/2006,  stabilisce che il cumulo giuridico si applica a tutte le violazioni in materia di tenuta di registri e formulari commesse anteriormente l’entrata in vigore del Dlgs 116/2020, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Per maggiori informazioni, consultare il sito della Gazzetta Ufficiale.

Di seguito una breve sintesi delle principali sanzioni in tema di MUD – REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTI – FORMULARI

Comunicazione Rifiuti (MUD)

L’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  prevede che:  “1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

Formulari

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.600,00 a €. 10.000,00.

Ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. 1.550,00 .

Registri di carico e scarico

1.Rifiuti non pericolosi

Chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600 a Euro 15.500. La sanzione è ridotta da Euro 1.040 a Euro 6.200 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.

vedi: Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 2, D.lgs. 152/2006)

2. Rifiuti pericolosi

Chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500 a Euro 93.000, nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e della carica di amministratore. La sanzione è ridotta da Euro 2.070 a Euro 12.400 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.

vedi: Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 2, D.lgs. 152/2006)

3. Inesattezze e/o incompletezze

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro (art. 258 comma 5, D.lgs. 152/2006).

 4. Mancata conservazione

In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00 (art. 258 comma 5, D.lgs. 152/2006).