Il nuovo termine è fissato al 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione. I versamenti potranno inoltre essere effettuati dal 7 luglio al 20 agosto 2015, con la maggiorazione dello 0,40%. La proroga riguarda solo i soggetti, sia persone fisiche, sia soggetti diversi, “che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”. Restano fermi al 16 giugno 2015 e al 16 luglio 2015 (con maggiorazione dello 0,40%), i termini per l’effettuazione dei versamenti da parte dei soggetti esclusi dalla proroga. Dal punto di vista soggettivo, la proroga riguarda:

– le persone fisiche, le società commerciali, gli enti di ogni tipo, che esercitano attività classificate con codice Ateco 2007 per il quale è stato elaborato lo studio di settore. La proroga si applica anche qualora esista una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore (non normale svolgimento dell’attività, primo anno di attività, ecc.).

La proroga è esplicitamente estesa ai soggetti che fruiscono del regime fiscale di vantaggio (nuovi minimi).

– i soci di società di persone, i soci di s.r.l. in regime di trasparenza, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi di imprese coniugali, gli associati di associazioni tra professionisti, che dichiarano un reddito imputato da uno dei soggetti indicati al punto precedente;

– i soci di società a responsabilità limitata non in regime di trasparenza, alle quali è applicabile la proroga, limitatamente al versamento dei contributi previdenziali. Detti soci, infatti, determinano l’ammontare dei contributi su un reddito “figurativo” desunto da quello determinato dalla società.

– le società di capitali che approvano il bilancio nel più ampio termine di 180 giorni ma comunque entro il mese di maggio 2015, semprechè abbiano un codice Ateco 2007 per cui sono stati elaborati gli studi di settore. Per tali soggetti, infatti, il termine per il versamento delle imposte è ordinariamente previsto al giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Non possono beneficiare della proroga:

a) i soggetti che esercitano attività economiche il cui codice Ateco 2007 prevede esclusivamente l’applicazione dei parametri;

b) i soggetti che hanno ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;

c) le società di capitali con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;

d) i soci di società di persone, i soci di s.r.l. in regime di trasparenza, i collaboratori di imprese familiari, riferibili ai soggetti di cui ai punti a) e b); i contribuenti “privati” e gli enti non commerciali che non hanno, quindi, redditi riferibili ad imprese o a professioni.

22/06/2015